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Antiriciclaggio

Pubblicato 01 ottobre 2021

Filosofia della comunicazione di operazioni sospette di antiriciclaggio alla UIF

Differenza rispetto alla denuncia di reato

di Vittorio Ricciardelli

Per calarsi in maniera ottimale nella filosofia che caratterizza l’attività di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo internazionale ex d.lgs. 231/2007 (così come aggiornato dal d. lgs. 90/2017) è necessario avere ben chiaro il fatto che il dovere di comunicazione alla UIF, spettante al personale della pubblica amministrazione, si riferisce alle operazioni economico/finanziarie e ai rapporti tra soggetti alle stesse riconducibili che fanno dubitare possano essere state eseguite operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale.

Come anticipato nel periodo che precede, la sfera di azione si deve ricondurre a quelle situazioni, rilevabili nel corso delle normali attività d’ufficio, che fanno sorgere il dubbio possano essere state eseguite operazioni di riciclaggio o di raccolta di provviste destinale al finanziamento del terrorismo; non è previsto e non è richiesto, infatti, che gli addetti alla trattazione delle pratiche amministrative interessate dalla normativa in questione si trasformino in investigatori per andare a ricercare le prove necessarie a dimostrare la sussistenza degli specifici reati (si veda nota 1 a piè di pagina), anche perché, se ciò avvenisse, in capo agli interessati, rivestendo essi la qualità di pubblici ufficiali ed essendo sancita la procedibilità d’ufficio rispetto a tali delitti, sorgerebbe l’obbligo, ex art 331 c.p.p. (si veda nota 2 a piè di pagina), di formalizzare specifica denuncia di reato all’autorità giudiziaria.

ARTICOLO COMPLETO IN ALLEGATO.

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