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Antiriciclaggio

Pubblicato 03 agosto 2021

Indicazioni del Direttore della UIF per la PA sull'antiriciclaggio

di Vittorio Ricciardelli

Per agevolare l’attività di rilevazione e comunicazione di operazioni sospette, da parte del Direttore della UIF, il 23/04/2018, sono state emanate specifiche istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni, con allegati gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette meritevoli di approfondimento.

In proposito, di seguito riportato le istruzioni più significative e fondamentali per un corretto espletamento delle attività (integrandole con eventuali note esplicative):

  • Non rileva l’ammontare dell’importo della/e operazione/i sospetta/e (la comunicazione va formalizzata anche se in presenza di una operazione di valore pari a zero).
  • Il sospetto iniziale deve essere rafforzato, sia grazie a specifici approfondimenti, che tenuto conto degli indici di anomalia (nei quali deve trovare corrispondenza), risultando in tal modo frutto di una compiuta valutazione.
  • La comunicazione alla UIF deve essere fatta anche rispetto ad operazioni rifiutate o interrotte (tali condotte integrano specifici indici di anomalia).
  • La comunicazione alla UIF deve essere fatta anche rispetto ad operazioni eseguite in tutto o in parte presso altri uffici della PP.AA. (di cui si venga a conoscenza per motivi istituzionali e con i quali NON ci si deve rapportare – vedi punto seguente).
  • Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima (solo i soggetti facenti parte della filiera direttamente interessata possono avere conoscenza del caso, limitatamente al proprio grado di intervento e/o collaborazione).
  • Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF (all’atto pratico può risultare sufficiente anche una notizia di stampa che qualifichi in tal senso il soggetto sospettato, meglio ancora se poi la notizia di stampa trova conferma nelle liste di cui sopra).
  • Gli indicatori di anomalia devono essere considerati come un contributo per agevolare l’individuazione delle situazioni sospette, ed in alcun modo possono essere considerati esaustivi, anche e soprattutto in considerazione del fatto che è continua l’evoluzione delle modalità con le quali le operazioni di potenziale interesse vengono attuate (nulla vieta che possano sorgere dubbi rispetto a condotte o situazioni che non rientrano ancora nella casistica degli indicatori di anomalia; non bisogna sottovalutare il proprio “fiuto”).
  • L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori di anomalia non è sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta (si veda la nota in calce al periodo che precede), allo stesso modo la ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo sufficiente per la qualificare una operazione come sospetta (come già sottolineato in precedenza occorre provvedere agli opportuni approfondimenti per rafforzare gli aspetti fonte di dubbio).
  • Gli elementi informativi (operazioni, rapporti, soggetti) della comunicazione alla UIF devono essere forniti in forma strutturata, correlando tra loro i legami tra operazioni e rapporti, tra operazioni e/o rapporti con i soggetti e quelli intercorrenti tra i soggetti.
  • La comunicazione alla UIF contiene il riferimento ad almeno un’operazione e al soggetto cui questa è riferita (se all’operazione non viene associato un soggetto alla stessa riconducibile la procedura informatizzata non consente l’invio della comunicazione alla UIF).
  • Oltre a contenere riferimenti a più operazioni che sembrano funzionalmente o economicamente collegate tra loro, nella comunicazione alla UIF possono essere riportare anche operazioni non sospette ma che risultano utili o necessarie per fornire una migliore rappresentazione dell’operatività sospetta complessiva.
  • Nella comunicazione alla UIF deve essere specificato se vengono segnalate solo una parte delle operazioni ritenute sospette, o se viene segnalato tutto il complesso di tali operatività poste in essere dal/di soggetto/i nell’arco temporale esaminato.
  • In appositi spazi dedicati della comunicazione alla UIF è previsto che, in forma libera, siano descritti in sintesi: i “motivi del sospetto” – (ossia gli indicatori di anomalia che hanno innescato il complesso delle attività di accertamento e le conclusioni alle quali si è pervenuti dall’analisi delle relative risultanze) e “l’operatività sospetta” – (ossia il dettaglio delle operazioni sospette che vengono direttamente comunicate alla UIF tramite la piattaforma informatizzata, con il richiamo dei soggetti alle stesse riconducibili). In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle Pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della comunicazione.
  • Nelle istruzioni del Direttore della UIF per gli uffici della pubblica amministrazione è stabilito che “le comunicazioni sono effettate senza ritardo …”, ciò nonostante, poiché le comunicazioni di pertinenza delle PP. AA. riguardano la ricostruzione postuma di attività ed operazioni pregresse intercorse tra terze parti che, peraltro, sempre in base alla citate istruzioni devono essere opportunamente raccolte ed organizzate (“… dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l’attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.”), non è azzardato reputare che le attività propedeutiche alla ricostruzione dei fatti e alla loro aggregazione giustifichino il prolungarsi dei tempi occorrenti per pervenire alla formalizzazione della comunicazione di operazioni sospette alla UIF.
  • Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
  • Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

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